AGCOM, arriva l’ingiunzione: Wind e 3 Italia devono applicare l’Eurotariffa

di Redazione

Dopo l’anticipazione di Repubblica arrivano le delibere AgCom contro Wind Tre SpA nella tariffazione dell’Eurotariffa.
Due provvedimenti distinti contro Wind e 3 Italia, ma che hanno in comune la stessa violazione che da mesi interessa i clienti dei due operatori mobili

Partiamo dal casus belli: dallo scorso anno, come dimostra anche un’accesa discussione sul nostro Forum tra i clienti in roaming, Wind e 3 Italia non applicano a pieno le indicazioni dell’Eurotariffa 2016 che, per la prima volta, prevede una tariffazione speciale per chi ha bundle nazionali da usare in roaming internazionale.

AgCom, allertata della situazione, da mesi sta seguendo la situazione: nella data di ieri ha emesso due provvedimenti:

  1. Delibera n. 32/17/CONS – Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Wind Tre spa (già H3G spa) per l’inottemperanza alla diffida impartita con delibera n. 328/16/CONS in materia di roaming internazionale all’interno dell’Unione Europea (contestazione n. 19/16/DTC)
  2. Delibera n. 31/17/CONS – Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Wind Tre spa (già Wind Telecomunicazioni spa) per l’inottemperanza alla diffida impartita con delibera n. 223/16/CONS in materia di roaming internazionale all’interno dell’Unione Europea (contestazione n. 16/16/DTC)

Rispetto all’anticipazione giornalistica non c’è alcun obbligo al rimborso anche se i clienti dei due operatori potranno usare le due delibere per chiedere quanto pagato maggioramente. Da segnalare che, in entrambi i casi, “per quanto concerne la trasparenza e la completezza delle informative rese in merito alle novità introdotte in ambito comunitario, la Società (sia Wind che H3G, ndr) ha omesso di fornire indicazioni esaurienti circa le condizioni giuridiche ed economiche delle tariffe applicate in Unione europea, impedendo agli utenti di compiere scelte contrattuali consapevoli ed economicamente appropriate alle proprie esigenze e non adottando, al contempo, misure di tutela efficaci al fine di compensare gli utenti per gli illegittimi addebiti ricevuti. In considerazione, infine, della vasta platea di utenti coinvolti e del ricavo realizzato dalla Società per i servizi roaming nell’intervallo temporale compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre 2016, la violazione può ritenersi di entità consistente, sotto il profilo del danno cagionato agli utenti, e di durata prolungata”.

Risultato: sanzione amministrativa di euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) e diffida a cessare ogni attività e/o comportamento in violazione delle disposizioni normative sopra richiamate

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